sabato 26 settembre 2009

Come nasce la tutela del patrimonio culturale immateriale (o intangibile).

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La tutela del patrimonio culturale immateriale (o intangibile) è da molti anni all’attenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). L’adozione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è infatti il punto di arrivo di un lungo percorso - iniziato nel 1973 con la proposta della Bolivia di aggiungere uno specifico Protocollo alla Convenzione Universale sul diritto d’autore, finalizzato alla protezione delle tradizioni popolari. Fra il 1973 e il 2003 si è avuta non solo una successione di studi, ricerche e incontri internazionali, ma anche l’adozione di alcuni strumenti quali, ad esempio, la Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare del 1989.
Con il lancio del Programma sulla Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio orale e immateriale dell’umanità (1997) si è per la prima volta creata a livello internazionale un criterio che, attraverso la compilazione di liste, avrebbe consentito di individuare i beni che sarebbero entrati a far parte del sistema di tutela previsto dalla futura Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La creazione di questo nuovo criterio ha avuto il merito di attirare l’attenzione della comunità internazionale sulla questione e, dopo qualche anno, di approdare alla larga condivisione dell’idea di adottare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante. La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata quindi adottata il 17 ottobre 2003, nel corso della 32° sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO ed è entrata in vigore il 20 aprile 2006, dopo tre mesi dalla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica. L’Italia ha provveduto a ratificarla con la legge 27 settembre 2007, n.167.
In base alla Convenzione, il patrimonio culturale immateriale, definito anche “patrimonio vivente”, è considerato la base della diversità culturale e la sua tutela rappresenta la garanzia per una continua creatività. L’articolo 2 definisce il patrimonio culturale immateriale come l’insieme delle pratiche, delle rappresentazioni, delle espressioni, nonché delle conoscenze e delle abilità che le comunità, i gruppi o, in alcuni casi anche gli individui, riconoscono come parte della propria ricchezza culturale. Sempre nell’articolo 2 vengono poi citati i principali settori nei quali si manifesta tale patrimonio:
  • le tradizioni ed espressioni orali, tra le quali il linguaggio inteso come veicolo del patrimonio culturale immateriale;
  • le arti dello spettacolo, ad esempio la musica, la danza ed il teatro tradizionali;
  • le consuetudini sociali, le feste e i riti;
  • le conoscenze e le pratiche riguardanti la natura e l’universo;
  • l’artigianato tradizionale.
Gli Stati membri si impegnano a farsi carico della salvaguardia del proprio patrimonio nazionale compilando innanzitutto gli inventari dei beni culturali immateriali presenti sul proprio territorio;  si impegnano inoltre: a creare e a rafforzare le istituzioni per la formazione nella gestione del patrimonio culturale immateriale e  nella trasmissione di questo patrimonio; ad assicurare un accesso al patrimonio in questione che sia rispettoso delle consuetudini che regolano l’accesso ad esso; a creare istituzioni per la documentazione del patrimonio culturale intangibile. Gli Stati  si impegnano altresì a facilitare l’accesso delle comunità e dei gruppi alle attività di salvaguardia.
Riferimenti normativi ITALIA: (Legge n.167 del 27 Settembre 2007, G.U. n. 238 del 12 Ottobre 2007)

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